C’è un cane, in fondo a un cortile, legato a una catena da due metri. Ha l’acqua, più o meno, ha una cuccia di lamiera e sta lì da anni. Fino a poco tempo fa chi passava e si indignava non aveva molto in mano: erano regole regionali a macchia di leopardo, e in mezza Italia la catena era ancora legale con qualche paletto. Dal 1° luglio 2025 non è più così: tenere il cane legato dove vive è vietato in tutto il Paese e chi lo fa rischia una multa che parte da 500 euro.
In questa guida trovi cosa dice esattamente la legge, quali sono le due sole situazioni in cui legare il cane è ancora permesso, quanto si paga, quando la catena non è più una multa ma un reato con il processo dietro, e, se il cane in questione non è il tuo, a chi si telefona e cosa serve avere in mano perché la segnalazione porti a qualcosa.
Sommario:
Si può tenere il cane alla catena? La risposta in breve
Se hai poco tempo, la sostanza sta in questa tabella. Il resto della guida spiega ogni riga, con i numeri degli articoli in modo che tu possa citarli.
Una precisazione che serve subito, perché è il punto su cui si litiga di più: il divieto non parla di metri. Non esiste la catena “abbastanza lunga” che mette a posto le cose, e non esistono più le ore al giorno consentite che c’erano in qualche regolamento regionale. Il cane legato nel posto in cui vive è vietato, punto.
Cosa dice esattamente la legge sul cane alla catena
La norma è l’articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82, quella che i giornali chiamano legge Brambilla dal nome della deputata che l’ha portata avanti. Conviene leggerla per come è scritta, perché ogni parola pesa:
“Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.”
Tre pezzi da tenere a mente. “Anche temporaneo”: la multa non arriva solo al proprietario, ma a chiunque in quel momento tenga il cane, quindi anche a chi te lo custodisce per un weekend. “Nel luogo di detenzione e dimora”: si parla di casa, cortile, giardino, terreno, cioè del posto dove il cane sta e dorme. “O altro strumento di contenzione similare”: la legge non si è fatta fregare dal materiale, conta l’effetto.
Quando si può ancora legare il cane
Le deroghe sono due e sono strette.
Ragioni sanitarie documentate. Il cane è stato operato e deve stare fermo, ha un apparecchio che non deve toccare, è in convalescenza e il veterinario ha prescritto riposo assoluto. Durante l’esame della legge l’obbligo di esibire un certificato veterinario è stato tolto dal testo, quindi non è previsto un pezzo di carta obbligatorio: resta però la parola documentate, e se arriva un controllo due righe firmate dal veterinario valgono più di una spiegazione a voce.
Esigenze di sicurezza temporanee. Stanno lavorando in casa e il cancello resta aperto, è arrivato il tecnico della caldaia, sei dal toelettatore, c’è una situazione che dura ore e va gestita. Temporanee vuol dire questo: un pomeriggio, non l’abitudine di tutti i giorni.
Quello che non c’è, in questo elenco, è il resto: il cane da guardia, il cane che scappa, il cane che abbaia ai vicini, il cane che ha sempre vissuto così. Non sono deroghe.
La corda o il guinzaglio legato al muro cambiano qualcosa?
No, non cambia niente, ed è proprio per questo che la legge dice “o altro strumento di contenzione similare”. Una corda, un cavo d’acciaio, un guinzaglio agganciato a un anello nel muro fanno lo stesso lavoro di una catena, e sono trattati allo stesso modo.
Il recinto e il box sono un’altra cosa: non sono strumenti di contenzione e non rientrano in questo divieto. Attenzione però, perché un cane chiuso in un box due metri per due, sempre, senza uscire, non è a posto per un altro motivo: lì si parla di detenzione in condizioni incompatibili, che è un reato del codice penale e lo vediamo tra poco.
Quanto si paga se si tiene il cane alla catena
La violazione dell’articolo 10 è un illecito amministrativo, non un reato: non si va davanti a un giudice penale, arriva un verbale come quelli del codice della strada, con la stessa procedura della legge 689 del 1981.
Che non sia una norma sulla carta lo dice il primo caso finito sui giornali, a Chieti nel settembre 2025: la polizia locale, dopo diverse segnalazioni di cittadini, ha fatto i controlli in un terreno agricolo e ha multato di 1.000 euro il proprietario di un cane tenuto alla catena al collo. Esattamente la cifra della definizione agevolata.
Un dettaglio che conviene sapere: il comma 2 dell’articolo 10 comincia con “salvo che il fatto costituisca reato”. Vuol dire che la multa è il gradino più basso. Se insieme alla catena c’è altro, quella multa non chiude niente, perché si passa al penale.
Quando tenere il cane alla catena diventa reato
Qui si cambia libro: non più sanzione amministrativa, ma codice penale, con due articoli che vengono usati da anni per i cani tenuti male e che nel 2025 sono stati inaspriti.
L’articolo 727 punisce l’abbandono e la cattiva custodia, cioè l’incuria: il cane senza acqua, senza cibo, senza riparo dal freddo o dal sole, in mezzo allo sporco. Non serve dimostrare che qualcuno volesse fargli del male, basta la negligenza. L’articolo 544-ter punisce il maltrattamento: la sofferenza inflitta per crudeltà o senza necessità, le lesioni, le fatiche insopportabili per un cane.
Che la catena da sola possa bastare per il penale lo ha già detto la Cassazione: in una sentenza del 2018 è stata confermata la condanna a sei mesi per un pastore tedesco tenuto legato per giorni senza cibo, senza acqua e senza un riparo dal freddo. In un altro caso è stato condannato chi teneva il cane a catena corta, senza acqua né cibo, con le orecchie ferite e le mosche addosso.
Dal 2025 c’è poi un articolo nuovo, il 544-septies, che aumenta le pene in tre casi: se il fatto è commesso davanti a minori, se riguarda più animali, e se chi lo commette diffonde foto o video di quello che ha fatto. L’ultimo punto è la risposta ai video di maltrattamenti girati per farsi vedere sui social.
Cosa è cambiato con la legge 82/2025
Il divieto di catena è arrivato dentro una legge più larga, che ha rifatto tutta la parte del codice penale sugli animali. Se ti interessa solo la catena puoi saltare la tabella, ma se stai facendo una segnalazione o una denuncia questi sono i numeri aggiornati.
Al di là delle cifre, in quella legge ci sono tre cambiamenti che contano più di un anno di pena in più.
Il titolo del codice è cambiato. Il capitolo che contiene questi reati si chiamava “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”: quello che si proteggeva, formalmente, era la sensibilità delle persone. Adesso si chiama “Dei delitti contro gli animali”. È una riga, ma cambia chi è la parte offesa.
L’animale sequestrato può essere affidato per sempre. Prima un cane portato via a chi lo maltrattava poteva restare in custodia per anni, in attesa della sentenza. Ora il giudice può affidarlo in via definitiva a un’associazione, che versa una cauzione, e l’affido vale anche per i cuccioli nati nel frattempo.
Non si può più far sparire l’animale. Fino alla sentenza definitiva è vietato abbatterlo o venderlo a terzi, anche se non è sotto sequestro.
Cosa si rischia oggi ad abbandonare un cane
È l’articolo 727, lo stesso della cattiva custodia, e dal 2025 l’ammenda parte da 5.000 euro (prima da 1.000) e arriva a 10.000, in alternativa all’arresto fino a un anno.
Abbandono non è solo il cane lasciato sulla piazzola dell’autostrada. È anche il cane legato al cancello di un canile di notte, il cane lasciato in casa quando si cambia casa, il cane chiuso su un balcone e dimenticato lì. Se poi il cane muore per come è stato lasciato, non si parla più di abbandono ma di uccisione, e la pena è quella dell’articolo 544-bis.
Chi non ce la fa più a tenere un cane ha comunque una strada che non è reato: rivolgersi al Comune, al servizio veterinario dell’ASL o a un’associazione e cedere l’animale con la rinuncia di proprietà. Costa una telefonata e non lascia il cane in mezzo a una strada.
La mia regione ha regole diverse sulla catena?
Prima del 2025 le regole sulla catena erano regionali, e ne era venuto fuori un mosaico: circa metà delle regioni vietava la catena, le altre la ammettevano con dei limiti. Toscana e Piemonte sono arrivate per ultime. Oggi il divieto nazionale vale comunque e vale ovunque, anche dove la legge regionale è più permissiva o non c’è.
Le norme locali non sono diventate carta straccia, però: servono ancora nei casi in cui legare il cane è consentito, perché dicono come. Qualche esempio verificato:
- Lazio, Marche e Molise: dove la catena è ammessa deve essere lunga almeno 5 metri, oppure 3 metri se scorre con un anello e un gancio snodabile su una fune di almeno 5 metri.
- Lombardia ed Emilia-Romagna: la deroga sanitaria passa dal certificato del veterinario curante.
- Torino e Bari, come molti altri comuni: catena di almeno 5 metri su una fune aerea a 2 metri da terra, almeno un’ora al giorno di movimento libero, divieto di collare a strangolo.
Per sapere cosa vale dove abiti tu il giro è corto: cerca il regolamento comunale per la tutela degli animali sul sito del tuo Comune (o nell’albo pretorio), poi il regolamento regionale sugli animali di affezione della tua regione. Se non trovi niente, l’ufficio diritti animali del Comune e il servizio veterinario dell’ASL rispondono a questa domanda per lavoro.
Come segnalare un cane alla catena o maltrattato
Questa è la parte per cui la maggior parte delle persone arriva su una pagina come questa: il cane non è tuo, sta male, e non sai a chi telefonare. Sappi intanto che questi reati sono procedibili d’ufficio: non serve che qualcuno faccia causa, basta che l’autorità sappia.
Una segnalazione che funziona è una segnalazione precisa. Serve l’indirizzo esatto con il numero civico, da quanto tempo va avanti, in che giorni e a che ora hai visto la situazione, se il cane ha acqua e riparo, e foto o video fatti da fuori. Non è una formalità: chi deve intervenire ha bisogno di sapere dove andare e cosa aspettarsi.
Fra segnalazione e denuncia la differenza è semplice. La segnalazione la fai anche per telefono o con un modulo online e chiede a qualcuno di andare a controllare. La denuncia la metti per scritto in un ufficio di polizia o dai carabinieri, con il tuo nome, e mette in moto un procedimento penale.
Si può segnalare senza dare il proprio nome?
Puoi segnalare senza dare il tuo nome, e in molti casi è l’unico modo perché la persona coinvolta è un vicino di casa. Va detto come stanno le cose, però: una segnalazione anonima non fa partire da sola un procedimento penale, perché un atto anonimo non si può usare come prova. Serve a un’altra cosa, che spesso è quella che conta: far andare qualcuno a vedere. Se il cane è tenuto male, chi va a controllare è un pubblico ufficiale, e quello che vede con i suoi occhi diventa la base della denuncia, con o senza il tuo nome.
Posso entrare a prendere il cane?
No, e non è un consiglio prudente: entrare in una proprietà privata e portare via un animale può costarti una violazione di domicilio e un furto, e soprattutto fa saltare la parte che ti serve, cioè l’accertamento di chi ha il potere di farlo. Le foto si fanno da fuori, dalla strada o da un posto dove hai il diritto di stare. Dare acqua o cibo da oltre la recinzione non è un reato, ma non sostituisce la telefonata.
Il cane del vicino abbaia tutto il giorno: è maltrattamento?
Sono due cose diverse. Il cane che abbaia è un problema di rumore, che si affronta con il regolamento condominiale o, quando il disturbo tocca molte persone, con l’articolo 659 del codice penale. Non è maltrattamento.
Però un cane che abbaia per ore, tutti i giorni, spesso è un cane che passa la giornata legato o chiuso da solo senza far niente. Se quando vai a guardare vedi quella situazione, la cosa da segnalare sono le condizioni in cui vive, non il rumore che fa.
Come si tiene un cane in giardino senza catena
Tenere un cane in giardino è legittimo, ed è anche una bella vita per molti cani: quello che non è legittimo è il giardino come parcheggio. Serve un recinto sicuro invece della catena, una cuccia coibentata, sollevata da terra, con l’ingresso al riparo dal vento e all’ombra nelle ore calde, acqua sempre disponibile in un contenitore che non si rovescia, e ombra vera nel punto dove il cane sta di giorno.
Poi c’è la parte che nessuna legge misura ma che fa la differenza fra un cane che sta bene e un cane che impazzisce: uscire. Il giardino non è una passeggiata, è il posto dove abita. Un cane che non esce mai dal suo recinto vede sempre le stesse dieci cose e finisce per abbaiare a tutto quello che passa. In estate vale anche l’attenzione al caldo, che in un cortile senza ombra arriva prima che in casa: ne abbiamo parlato in come capire se il cane ha troppo caldo.
Domande frequenti sul cane alla catena
Tenere il cane alla catena è reato?
Di per sé no: è un illecito amministrativo, punito con una multa da 500 a 5.000 euro (articolo 10 della legge 82/2025). Diventa reato quando alla catena si aggiunge altro: mancanza di acqua, cibo o riparo, sporcizia, ferite, sofferenza. In quel caso si applicano l’articolo 727 o l’articolo 544-ter del codice penale, con arresto o reclusione.
Quanto si paga per un cane tenuto alla catena?
La sanzione va da 500 a 5.000 euro. Chi definisce la posizione entro 60 giorni paga 1.000 euro, cioè il doppio del minimo, che in questo caso è più conveniente di un terzo del massimo. È esattamente la cifra della multa fatta a Chieti nel settembre 2025, una delle prime applicazioni della norma.
Si può legare il cane per qualche ora al giorno?
No. Le ore consentite esistevano in alcuni regolamenti regionali prima del 2025 e non ci sono più. Le due sole deroghe nazionali sono le ragioni sanitarie documentate e le esigenze di sicurezza temporanee, cioè situazioni che durano il tempo che servono, non un turno quotidiano.
La corda o il guinzaglio legato al muro sono permessi?
No. La legge vieta la catena “o altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento”: conta l’effetto, non il materiale. Corda, cavo e guinzaglio agganciato a un anello sono trattati come la catena. Il recinto e il box sono un’altra cosa, ma se il cane ci vive chiuso senza uscire mai si ricade nell’articolo 727.
Il divieto vale anche per i cani da guardia, da caccia o da pastore?
Sì. La legge non prevede eccezioni per tipo di cane, per lavoro svolto o per luogo: vale per il cane di casa, per quello del capannone e per quello del podere. Il cane da guardia si tiene in un recinto, non alla catena.
Chi devo chiamare se vedo un cane alla catena?
Se il cane è in pericolo immediato, il 112. Negli altri casi la polizia locale del Comune dove si trova il cane, che è l’organo che accerta la violazione, e il servizio veterinario dell’ASL per le condizioni di salute. Le guardie zoofile delle associazioni possono affiancarti nella segnalazione.
Si può segnalare restando anonimi?
Sì, e va bene per far arrivare un controllo. Una segnalazione anonima però non fa partire da sola un procedimento penale, perché un atto anonimo non è utilizzabile: la denuncia con nome e cognome pesa di più. Se chi va a controllare trova la situazione, sarà il suo verbale a far andare avanti le cose.
Il divieto riguarda anche i gatti?
Sì. L’articolo 10 parla di “animali di affezione”, non solo di cani. La stessa legge, per altro, ha aggiunto il gatto domestico (felis catus) fra gli animali esplicitamente tutelati dalla legge del 2004 sul maltrattamento.
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