Venerdì 4 settembre 2026 scade l’ordinanza del Ministero della salute sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani: è il testo che impone il guinzaglio non più lungo di 1,50 metri in città, l’obbligo di avere sempre con sé la museruola e il registro dei cani morsicatori tenuto dalle ASL. In pratica, le regole che valgono per chiunque porti un cane in strada.
L’ordinanza è del 6 agosto 2013 ed è ancora in piedi perché ogni anno viene prorogata di dodici mesi. L’ultima proroga porta la data del 10 luglio 2025 e decorre dal 4 settembre 2025. Al momento in cui pubblichiamo, in Gazzetta Ufficiale non risulta un nuovo provvedimento. La pagina del Ministero è ferma all’aggiornamento del 21 agosto 2025.
Nessun motivo di allarme: negli ultimi anni la proroga è arrivata sempre, a volte a pochi giorni dalla scadenza. Ma conviene sapere cosa c’è scritto in quel foglio, perché sono gli obblighi su cui si misura la tua responsabilità il giorno in cui succede qualcosa.
Aggiornamento del 7 settembre 2026: la proroga è arrivata. L’ordinanza firmata dal sottosegretario Gemmato il 16 luglio 2026, registrata alla Corte dei conti il 24 agosto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2026: il termine è prorogato di dodici mesi a decorrere dal 5 settembre 2026, quindi fino al 5 settembre 2027, con il testo del 2013 invariato. Un giorno di vuoto formale, il 4 settembre, e tutto come prima. Come si applicano queste regole in una città che fa i controlli lo abbiamo raccontato con il caso di Trieste.
Cosa prevede l’ordinanza su guinzaglio e museruola?
Il testo del 2013 è breve e riguarda tutti i cani, senza liste di razze: quelle sono state abbandonate in Italia da quindici anni. Questi sono gli obblighi in vigore fino a venerdì.
Poi ci sono i divieti: addestramento che esalta l’aggressività, selezione e incroci fatti per svilupparla, doping, interventi chirurgici estetici come il taglio di orecchie e coda. Su quest’ultimo punto ora c’è anche il regolamento UE 2026/1818, in vigore dal 30 agosto, che però si applica dal 2028.
Perché l’ordinanza viene prorogata ogni anno?
In ogni proroga si ripete la stessa formula: nelle more dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia. È un testo d’emergenza. Da tredici anni l’emergenza viene rinnovata perché una legge sul possesso responsabile non c’è.
L’ultimo giro lo ha firmato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato il 10 luglio 2025, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto: quindici giorni prima della scadenza. Anche le proroghe precedenti sono arrivate così, a ridosso del 4 settembre.
In Parlamento c’è una proposta che renderebbe obbligatorio il patentino per chi prende un cane, oggi previsto solo quando lo impone il sindaco o l’ASL. Finché non arriva in aula, il quadro nazionale è questa ordinanza.
Cosa succede se la proroga non arriva?
Se venerdì passasse senza proroga, in strada non cambierebbe niente: gli obblighi più visibili sono ricopiati nei regolamenti di polizia urbana dei Comuni. Sul piano nazionale, però, resterebbe in piedi molto meno.
La riga più delicata è l’ultima: il registro delle ASL e la valutazione comportamentale dei cani che hanno morso sono lo strumento con cui si interviene prima del secondo episodio. Non hanno un’altra base nazionale. È la parte che finisce nei fascicoli quando un cane morde, come nei due casi di bambini di agosto.
Cosa conviene fare adesso?
Niente di diverso da prima: guinzaglio corto in città, museruola nello zaino, e il regolamento comunale come documento da guardare, perché è quello che il vigile ha in mano. Un metro e mezzo lasco, poi, è un’altra cosa da un metro e mezzo teso: cambia anche come i due cani si parlano quando si incontrano.
L’aggiornamento lo mettiamo qui appena la proroga viene pubblicata, con data e numero di Gazzetta.
Fonti: ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni; ordinanza 10 luglio 2025, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192 del 20 agosto 2025; pagina del Ministero della Salute aggiornata al 21 agosto 2025; art. 2052 c.c.; art. 672 c.p.; legge 14 agosto 1991 n. 281.





