Il 10 agosto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento (UE) 2026/1818 sul benessere di cani e gatti e sulla loro tracciabilità: il primo testo europeo che mette regole comuni su allevamento, identificazione, vendita online e importazioni. Entra in vigore il 30 agosto 2026.
Da quel giorno, in concreto, non cambia niente. Le regole si applicano dal 31 agosto 2028, e alcune parecchio più tardi.
Aggiornamento dell’1 settembre 2026: il regolamento è in vigore dal 30 agosto. Da quel giorno in concreto non cambia niente: le regole si applicano dal 31 agosto 2028. In questi giorni molti titoli dicono che da adesso il collare a strozzo è vietato. Il divieto nel testo c’è, ma sta fra gli obblighi degli operatori, non riguarda i collari dotati di fermo di sicurezza e decorre dal 2028.
Da quando valgono le nuove regole?
Cosa cambia per chi alleva?
Le regole nuove
- Vietato usare per la riproduzione cani con tratti conformazionali eccessivi che mettono a rischio il benessere loro o dei cuccioli: musi schiacciati, occhi sporgenti, pieghe cutanee esagerate. Prima di scegliere un riproduttore a rischio serve il parere di un veterinario
- Vietati gli accoppiamenti tra genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, salvo autorizzazione dell’autorità per razze locali con un patrimonio genetico ristretto
- Vietata la riproduzione di ibridi con specie selvatiche: per il regolamento è ibrido tutto ciò che sta entro la quarta generazione dall’incrocio
- I cuccioli di cane non si separano dalla madre prima delle otto settimane. Dalla terza settimana devono socializzare ogni giorno con altri cani e con le persone
- Vietate le mutilazioni, cioè il taglio delle orecchie e della coda, la rimozione degli artigli e l’asportazione delle corde vocali, salvo indicazione medica documentata
- Vietati agli operatori i collari a strozzo con punte o senza fermo di sicurezza e l’uso della corrente elettrica
- A mostre ed esposizioni non si portano cani mutilati o con tratti conformazionali eccessivi
Quasi tutto questo si rivolge agli operatori, cioè allevamenti, negozi, rifugi e case affidatarie. I divieti sugli accoppiamenti in consanguineità e sugli ibridi, invece, sono scritti senza destinatario: valgono per chiunque faccia riprodurre un cane.
Cosa cambia per chi ha un cane o ne compra uno?
Se hai già un cane, la parte sul microchip non ti riguarda quasi per niente. In Italia l’obbligo c’è da sempre. Il regolamento dice esplicitamente che i chip impiantati prima del 31 agosto 2028 restano validi purché ancora leggibili. Nessuno deve rifare niente al proprio cane: al massimo conviene farsi passare il lettore dal veterinario alla prossima visita e controllare che i dati in anagrafe siano aggiornati.
La differenza vera si vedrà quando compri. Chi vende dovrà consegnare all’acquirente la prova dell’identificazione e della registrazione dell’animale insieme a specie, sesso, data e paese di nascita e razza. E gli annunci online dovranno contenere un codice di verifica unico con il link per controllare che quel cucciolo esista e sia di chi lo sta vendendo: è la misura pensata contro il traffico di cuccioli dall’Est, che oggi vive quasi tutto nelle inserzioni.
Ogni annuncio dovrà anche riportare in grassetto una frase decisa a Bruxelles parola per parola: «Un animale non è un giocattolo. Prenderne uno è una decisione che cambia la vita. Sei responsabile della sua salute e del suo benessere e non devi abbandonarlo.»
Sui musi schiacciati, infine, niente allarmi. Il divieto è scritto, ma non è ancora operativo: tocca alla Commissione dire quali sono i tratti da escludere, con atti delegati da adottare entro il 30 giugno 2030. Fino ad allora carlini, bulldog francesi e bulldog inglesi non spariscono da nessuna parte. Quello che cambia, per chi compra, è che un problema di cui si parla da vent’anni ha finalmente un nome dentro una legge.
Fonti: testo integrale del regolamento (UE) 2026/1818 del 17 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 agosto 2026; voto del Parlamento europeo del 28 aprile 2026 e decisione del Consiglio del 22 maggio 2026. Verificato il 17 agosto 2026.





