Il 30 agosto è entrato in vigore il regolamento (UE) 2026/1818, il primo testo europeo che stabilisce come si allevano, si tengono e si vendono cani e gatti in tutta l’Unione. Nei giorni successivi i titoli italiani hanno detto che da adesso sono vietati il collare a strozzo, la museruola e la catena. Quei divieti nel regolamento ci sono. Riguardano però chi il regolamento chiama operatori, cioè allevamenti, negozi, rifugi e case affidatarie e diventano obbligatori il 31 agosto 2028.
Il testo è stato approvato il 17 giugno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il 10 agosto ed è lungo 33 articoli più due allegati. L’abbiamo letto tutto. Qui sotto c’è cosa vieta, a chi lo vieta e quando scatta ogni pezzo, perché su questo secondo punto il regolamento è scaglionato in un modo che da un riassunto non si coglie: l’ultimo tassello arriva nel 2036.
Cosa vieta il regolamento, e a chi?
Le pratiche vietate stanno negli articoli 17 e 18, dentro il capo che l’articolo 3 riserva agli operatori. Sono scritte come obblighi di chi gestisce la struttura, non come regole di condotta per il proprietario di un cane.
Sul collare a strozzo il testo è più preciso di come è stato riassunto. L’articolo 18 vieta quello con le punte, senza eccezioni e quello senza fermo di sicurezza, cioè senza il blocco che impedisce alla maglia di stringersi oltre un certo punto. Un collare a scorrimento dotato di fermo, dentro un allevamento, resta ammesso. Gli Stati membri possono inoltre concedere esenzioni dall’intero elenco per i cani destinati a servizi militari, di polizia e doganali.
La catena è l’altro punto che in Italia ha fatto notizia. Le due norme non si sovrappongono: il divieto europeo dell’ora vale nelle strutture, mentre il cane tenuto alla catena in un giardino privato è già regolato da ordinanza ministeriale e da leggi regionali, con differenze da regione a regione che abbiamo messo in fila qui.
Cosa cambia per chi ha un cane e non lo alleva?
L’articolo 3 divide il regolamento in tre pezzi con tre destinatari diversi. Il capo II, quello dei divieti e delle condizioni di allevamento, si applica «a tutti gli operatori». Il capo III, cioè identificazione, registrazione e annunci, si applica «a tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di cani o gatti nell’Unione». Il capo V riguarda chi porta un animale dentro i confini europei.
Per chi ha un cane e non lo alleva né lo vende, quindi, l’unico obbligo diretto è quello del microchip e della registrazione: individuale, entro i tre mesi di età, con impianto fatto da un veterinario e iscrizione in una banca dati nazionale entro due giorni lavorativi. In Italia questo esiste da un pezzo. L’anagrafe canina nasce con la legge 281 del 1991 e il microchip è lo strumento obbligatorio dall’accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, applicato dalle Regioni entro il 2005. Il regolamento aggiunge che i chip impiantati prima del 31 agosto 2028 restano validi finché si leggono e che va registrata in banca dati anche la morte dell’animale, cosa che da noi molti proprietari non fanno.
Sulle regole di strada, guinzaglio e museruola, il regolamento non dice niente: quelle restano nazionali e comunali. In Italia sono l’ordinanza del Ministero della Salute appena prorogata fino al 2027 e i regolamenti dei singoli Comuni.
Da quando valgono le nuove regole?
L’articolo 33 cambia la lettura di tutto il resto. Il regolamento è in vigore, ma «si applica a decorrere dal 31 agosto 2028», con sette eccezioni che vanno anche molto più avanti.
Il motivo delle due date lontane sta nello stesso articolo 8: i tratti conformazionali eccessivi e i genotipi dannosi da escludere dalla riproduzione non sono elencati nel regolamento. Li definirà la Commissione con atti delegati, dopo il parere scientifico dell’EFSA e tenendo conto dell’impatto socioeconomico, entro il 30 giugno 2030 per i tratti e entro il 30 giugno 2036 per i genotipi. Fino ad allora, quali siano i musi troppo schiacciati o le schiene troppo lunghe lo dice il veterinario che l’allevatore deve consultare prima di far riprodurre un animale sospetto e non una lista.
Cosa deve esserci negli annunci di cuccioli?
L’articolo 21 è quello che si vedrà di più, perché riguarda il posto dove oggi la gente compra i cuccioli. Chi pubblicizza online un cane per venderlo deve inserire nell’annuncio, «in caratteri chiaramente visibili e in grassetto», questa frase:
«Un animale non è un giocattolo. Prenderne uno è una decisione che cambia la vita. Sei responsabile della sua salute e del suo benessere e non devi abbandonarlo.»
Vale per gli operatori con quelle parole esatte e per i privati con quelle o con una formulazione equivalente. Chi vende deve consegnare all’acquirente la prova dell’identificazione e della registrazione, più specie, sesso, data e paese di nascita e, se c’è, la razza. Dal 2030 ogni annuncio dovrà contenere anche un codice di verifica unico generato da un sistema pubblico gratuito della Commissione, che pesca nelle banche dati nazionali e permette a chi compra di controllare che quel cucciolo esista, sia registrato e appartenga a chi lo sta vendendo. Le piattaforme online dovranno progettare le loro pagine in modo da rendere possibile tutto questo.
Il resto delle cautele quando arriva un cucciolo, che il regolamento non copre, sta nella nostra guida sui primi sette giorni.
Cosa cambia per chi alleva, anche in casa?
Sugli allevamenti il regolamento entra nel dettaglio e lo fa in modo graduato. Chi produce non più di due cucciolate l’anno resta fuori da buona parte degli obblighi per effetto dell’articolo 5, ma non dai divieti dell’articolo 18 né dalle regole sulla riproduzione. Chi supera le cinque cucciolate l’anno o tiene più di cinque fattrici dovrà ottenere un riconoscimento dall’autorità competente, con ispezione in loco. Finirà in un elenco pubblico con nome, indirizzo, razze allevate e numero di riconoscimento: dal 2034.
Sempre all’articolo 8, e questa volta senza aspettare atti delegati, il regolamento vieta l’accoppiamento fra genitori e figli, fra fratelli e sorelle, fra fratellastri e fra nonni e nipoti, salvo autorizzazione dell’autorità competente per salvare razze locali con pochi riproduttori. L’articolo 19 tiene fuori dalle mostre e dai concorsi di bellezza gli animali con tratti conformazionali eccessivi o mutilati in modo da alterarne le caratteristiche fisiche e mette l’obbligo di escluderli in capo agli organizzatori.
Una definizione, all’articolo 4, allarga la platea più di quanto sembri: «stabilimento di allevamento» è «qualsiasi locale o struttura, comprese le abitazioni, in cui sono detenuti cani o gatti a fini di riproduzione in vista dell’immissione sul mercato della relativa progenie». La cucciolata fatta in casa e venduta rientra.
L’Italia può fare regole più severe?
Sì. L’articolo 30 lascia agli Stati la possibilità di tenere o adottare norme nazionali più rigorose, purché coerenti col regolamento e senza bloccare la circolazione di animali allevati altrove. Entro il 31 agosto 2028 ogni Stato deve comunicare alla Commissione quali regole più severe intende mantenere. Per l’Italia significa che le regole regionali sull’anagrafe, sulla catena e sulla cessione dei cuccioli non decadono e che un divieto generale del collare a strozzo, se qualcuno lo volesse, si può scrivere a Roma senza aspettare Bruxelles.
C’è un altro pezzo che l’Europa lascia in mano agli Stati: le sanzioni. L’articolo 32 dice che le stabiliscono gli Stati membri, «effettive, proporzionate e dissuasive» e cita espressamente le violazioni «derivanti dall’abbandono da parte di operatori». In Italia l’abbandono è già reato. Quanto costerà a un allevamento tenere un cane alla catena per tre ore nel 2028, invece, oggi non è scritto da nessuna parte.
Fonti: regolamento (UE) 2026/1818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2026, relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 agosto 2026 (ELI), articoli 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32 e 33; legge 14 agosto 1991 n. 281; Ministero della Salute, anagrafe degli animali da compagnia.





