Il Tribunale di Cagliari ha assolto con formula piena una donna di ottantadue anni e la figlia di cinquantadue dall’accusa di maltrattamento di animali. Erano le due che tenevano il rifugio abusivo di Santu Lianu, a Flumini di Quartu, dove nell’agosto del 2024 i carabinieri avevano trovato oltre centoventi cani denutriti e chiusi in gabbie metalliche in mezzo ai rifiuti. Per il giudice non avevano nessuna intenzione di farli soffrire: erano convinte di salvarli e non si erano rese conto della gravità del degrado in cui erano finiti la struttura e i cani. La sentenza è di oggi e l’ha raccontata L’Unione Sarda. I cani sono al sicuro da tempo, in carico al Comune di Quartu.
Cosa c’era nel rifugio di Santu Lianu?
Il 4 agosto 2024 i carabinieri erano entrati in un terreno di Bruncu Lianu, nelle campagne di Quartu, insieme ai tecnici della ASL di Cagliari e al personale del Comune. Dentro c’erano circa centoventi cani di ogni razza, taglia ed età, rinchiusi nelle gabbie, e quattro anni di immondizia ed escrementi mai portati via. La struttura non aveva nessuna delle licenze previste e lo stabile era sotto sfratto esecutivo già dal gennaio precedente, quando il Comune aveva provato a cercare associazioni disposte a prendersi in carico i cani. Alle due donne era stata contestata la detenzione degli animali in quelle condizioni e la gestione illecita di rifiuti.
Il 22 ottobre 2024 la struttura è stata sgomberata: gli animali contati quel giorno erano diventati più di centottanta, trasferiti al canile Shardana di Dolianova e al Dog Hotel di Capoterra. Per una delle due donne è servito un trattamento sanitario obbligatorio. Il Comune di Quartu ha messo settantaduemila euro per il ricovero e le cure. Dal giugno del 2025 i primi sessanta cani, tutti col microchip e iscritti all’anagrafe, sono stati aperti alle adozioni.
Perché senza dolo non c’è maltrattamento?
Il maltrattamento di animali dell’articolo 544-ter del codice penale è un delitto. I delitti si puniscono solo quando c’è il dolo, tranne nei casi in cui la legge dice espressamente il contrario (articolo 42 del codice penale). La norma colpisce chi per crudeltà o senza necessità causa una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie, comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche: l’accusa deve dimostrare che l’imputato sapeva e voleva quello che stava facendo. È esattamente lì che ha lavorato la difesa.
C’è però una seconda norma, che di solito resta in ombra. Il secondo comma dell’articolo 727 punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze: è una contravvenzione. Le contravvenzioni si puniscono sia quando si agisce con dolo sia quando si agisce per semplice colpa. In cambio chiede all’accusa una prova che il delitto non chiede, cioè che quelle condizioni producano sofferenze gravi e prevede una pena molto più bassa.
Le pene della tabella sono quelle scritte dalla legge 82 del 2025, in vigore dal 1 luglio dell’anno scorso, che le ha alzate tutte e due: il maltrattamento è passato da tre a diciotto mesi di reclusione oppure la multa, a sei mesi fino a due anni più la multa. Il minimo dell’ammenda del 727 è salito da mille a cinquemila euro. Ai fatti di Quartu, che sono dell’agosto 2024, si applicavano ancora le pene vecchie. Quello che la riforma non ha toccato, né per l’uno né per l’altro reato, è la cosa da dimostrare in aula: la stessa differenza aveva fatto decadere lunedì scorso il sequestro dei cani di Dego, in Val Bormida.
Cosa può fare un Comune dopo l’assoluzione?
Un’assoluzione non chiude soltanto un fascicolo. La confisca dell’animale e le pene accessorie dell’articolo 544-sexies, che dal 2025 sono obbligatorie, scattano solo in caso di condanna o di patteggiamento. Riguardano la sospensione delle attività di trasporto, commercio e allevamento: per un privato che tiene i cani in casa propria il codice penale non prevede nessun divieto di prenderne altri. Contro il rischio che tutto ricominci restano due strade e sono amministrative: l’ordinanza contingibile e urgente del sindaco, che può arrivare a vietare la detenzione di animali in tutto il territorio comunale, e il lavoro della ASL veterinaria insieme ai servizi sociali.
A Quartu quelle due strade erano aperte da prima del blitz. Nell’agosto del 2024 il vicesindaco raccontava che assistenti sociali e centro di salute mentale seguivano la situazione da un anno e mezzo.
Perché qualcuno accumula decine di cani?
Il nome tecnico di quello che succede in case e terreni come quello di Santu Lianu è accumulo di animali. Il disturbo da accumulo è entrato nel manuale diagnostico dei disturbi mentali nel 2013. La letteratura veterinaria italiana distingue tre figure: chi si trova sopraffatto dai numeri e in parte se ne rende conto, chi si sente l’unico capace di salvare gli animali e per questo continua a raccoglierli, chi invece li usa per sé senza provare niente per loro. Il secondo tipo è quello che resiste di più a qualunque intervento, perché la convinzione di stare facendo del bene regge anche davanti a una denuncia.
In Italia non esiste un conteggio di questi casi. I veterinari pubblici che se ne occupano avvertono che il numero vero è più alto di quello che si vede: di solito si viene a sapere di una situazione del genere quando i vicini non reggono più l’odore o i cani che abbaiano, cioè anni dopo. Nel frattempo i cani non sterilizzati continuano a fare cucciolate: a Quartu, fra il blitz di agosto e lo sgombero di ottobre, il conteggio è passato da centoventi a più di centottanta.
Se conosci una situazione simile, la segnalazione va fatta alla ASL veterinaria e ai carabinieri forestali. Conviene avvisare anche i servizi sociali del Comune, perché quasi sempre dentro la storia c’è una persona in difficoltà. Sul blog abbiamo raccontato quando la detenzione di un cane diventa reato e chi si chiama.
Fonti: L’Unione Sarda per la sentenza; Vistanet, CagliariToday e Casteddu Online per la cronaca del 2024, CagliariToday per le adozioni; il testo degli articoli 544-ter, 544-sexies e 727 del codice penale come modificati dalla legge 6 giugno 2025 n. 82; F. Bellini e A. Liverini, «I volti dell’accumulatore di animali», SIMeVeP 2/2020.





