Il 14 agosto 2026 il Comune di Bari e la Capitaneria di porto hanno messo per iscritto una cosa che in spiaggia fa discutere ogni estate: passare sulla battigia con il cane al guinzaglio non si può vietare, nemmeno davanti a uno stabilimento balneare. Il chiarimento arriva dopo le segnalazioni di chi era stato fermato mentre camminava sul bagnasciuga con i propri cani.

Il gestore decide dentro l’area che ha in concessione, dove stanno ombrelloni, lettini e docce. La battigia, cioè la striscia bagnata dall’onda, è demanio aperto al passaggio di tutti e non gli appartiene.

Chi decide cosa

  • Sulla battigia e nella fascia di libero transito: si passa, cane al guinzaglio, il gestore non può impedirlo
  • Dentro l’area in concessione dello stabilimento: decide il gestore, può dire no ai cani
  • Sulla spiaggia libera: decide il Comune con la sua ordinanza, tra divieti, orari e aree dedicate

Cosa è successo a Bari

A raccogliere le segnalazioni è stata Silvia Russo Frattasi, consigliera comunale con delega alla tutela e al benessere degli animali, che ha aperto un confronto con la Capitaneria di porto di Bari guidata dal contrammiraglio Donato De Carolis. Dal tavolo con le sezioni Demanio e Polizia marittima è uscita una posizione comune: una cosa è l’area data in concessione, un’altra è la battigia, dove il passaggio va garantito.

“Il Comune di Bari non ha introdotto ulteriori limitazioni al transito dei cani al guinzaglio sulla battigia”, ha dichiarato Russo Frattasi. Più netto ancora il contrammiraglio De Carolis: in Puglia “la presenza di un cane condotto al guinzaglio sulla battigia non determina, di per sé, un divieto di transito”. Le eventuali limitazioni, aggiunge, “devono trovare fondamento in specifiche disposizioni normative”.

Il concessionario, quindi, può scrivere nel proprio regolamento che dentro il suo stabilimento i cani non entrano, ma non può estendere quel divieto alla battigia.

Perché lo stabilimento non può chiudere la battigia?

La regola è nazionale. La legge 296/2006, articolo 1 comma 251, obbliga il titolare della concessione a consentire il libero e gratuito accesso e transito per raggiungere la battigia davanti all’area in concessione, anche per fare il bagno. È una clausola obbligatoria della concessione stessa. Per questo far pagare il passaggio o sbarrarlo è illegittimo.

Le ordinanze balneari regionali completano il quadro riservando al solo transito una fascia di spiaggia vicino all’acqua, in genere cinque metri (tre sulle spiagge più strette), dove si cammina ma non si sosta. Lì il cartello appeso all’ingresso del lido non basta a fondare un divieto: serve una norma o un’ordinanza pubblicata.

Battigia e fascia di transitoPassaggio libero e gratuito, cane al guinzaglio. Si transita, non si sosta
Area in concessioneIl gestore può vietare l’accesso agli animali dentro il suo stabilimento
Spiaggia liberaVale l’ordinanza comunale: può ammettere i cani, imporre orari o vietarli
Chi controllaCapitaneria di porto (numero blu 1530) e polizia locale
Se prendi la multaRicorso al prefetto entro 60 giorni o al giudice di pace entro 30

Vale anche fuori dalla Puglia?

Sì: la legge sulle concessioni è nazionale. Quest’estate diversi Comuni hanno allargato le maglie. A Viareggio, il 12 agosto, una nuova ordinanza ha tolto le fasce orarie sulle spiagge libere, dove ora i cani possono stare tutto il giorno, in via sperimentale fino al 15 ottobre. Restano guinzaglio, museruola al seguito, microchip e iscrizione all’anagrafe canina, acqua fresca e ombra a disposizione e raccolta immediata delle deiezioni. Anche lì il principio è lo stesso: gli stabilimenti possono vietare i cani al loro interno, ma devono garantire il transito verso la spiaggia libera, la battigia e il mare.

In Emilia-Romagna la regola esiste da anni ed è scritta nel regolamento regionale 2/2021: passaggio sulla battigia e attraversamento degli stabilimenti consentiti con il cane a guinzaglio corto, un metro e mezzo, e museruola al seguito.

Cosa fare se ti fermano sulla battigia col cane?

Conta la differenza fra transitare e fermarsi. Camminare sul bagnasciuga col cane al guinzaglio è un diritto; piantare ombrellone e asciugamano davanti ai lettini di un lido non lo è. Sulla spiaggia libera dipende da cosa dice l’ordinanza del Comune. Quella cambia da paese a paese e da un anno all’altro: controllala prima di partire, sul sito del Comune o all’albo pretorio e guarda i cartelli all’ingresso della spiaggia.

Se qualcuno ti ferma sulla battigia, si chiede con calma su quale ordinanza si basa il divieto. Discutere con il bagnino non porta lontano, mentre una segnalazione alla Capitaneria (1530) o alla polizia locale sì. E se ti arriva un verbale che ritieni ingiusto, i termini per il ricorso sono quelli della tabella qui sopra: nei casi finiti davanti al giudice pesano molto la segnaletica e la pubblicazione dell’ordinanza.

Poi c’è la parte che riguarda lui. Il diritto di passare non rende la spiaggia di mezzogiorno un bel posto per un cane: la sabbia rovente brucia i polpastrelli, l’ombra vera è merce rara e l’acqua di mare bevuta fa vomitare. Meglio le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio, con acqua dolce nella borraccia e una sciacquata al ritorno per togliere il sale dal pelo.

Fonti: comunicato del Comune di Bari del 14 agosto 2026, ripreso da BariToday, Borderline24 e Gazzetta del Mezzogiorno; ordinanza balneare del Comune di Viareggio del 12 agosto 2026 (Viareggino); legge 296/2006 art. 1 comma 251; regolamento regionale Emilia-Romagna 2/2021. Verificato il 14 agosto 2026.

Anton, autore di dogseteraScritto daAnton S.Pubblicato il 14 agosto 2026Vivo coi cani da sempre e su Dogsetera racconto razze, sport cinofili e vita quotidiana a sei zampe, senza fuffa.